IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla
legge  28  ottobre 2002, n. 238, recante misure urgenti in materia di
servizi  pubblici,  e  in  particolare  l'art. 1, secondo il quale il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
competente,   stabilisce   criteri   generali   integrativi   per  la
determinazione  delle  tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481;
  Vista  la  legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art.
1, comma 1 e l'art. 3, commi 2 e 5;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
ottobre  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie  generale  -  n. 278 del 27 novembre 2002, recante
criteri   generali  integrativi  per  la  definizione  delle  tariffe
dell'elettricita'  e  del  gas  ed  in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera  c),  relativo  alle  modalita'  di  imputazione  degli oneri
derivati  da  misure  a  contenuto sociale, al fine di minimizzare il
costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di
neutralita' dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   19   dicembre   1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 39 del 16
febbraio  1996,  recante  prezzi dell'energia elettrica per i settori
industriali;
  Considerato  che  nella  prospettiva  di  liberazione  del  mercato
energetico  nazionale  i  clienti  finali  che  sono  localizzati  in
territori  insulari  caratterizzati  da  assenza di collegamenti o da
collegamenti  insufficienti  con le reti nazionali dell'energia e del
gas  possono  non  trarre  vantaggio  dai  benefici del nuovo mercato
concorrenziale  ed  essere pertanto penalizzati per quanto concerne i
prezzi dell'energia elettrica;
  Considerato che la situazione di cui sopra ha incidenza soprattutto
sulle   imprese  caratterizzate  da  produzioni  ad  alta  intensita'
energetica  che debbono confrontarsi sui mercati internazionali e che
tali  imprese  possono  essere  definite come le imprese attive nella
produzione  e  lavorazione di alluminio, piombo, zinco e argento, con
consumi superiori allo 0,1 GWh per anno;
  Ritenuta l'opportunita' di stabilire un criterio integrativo per la
determinazione    delle    tariffe    dell'elettricita'    da   parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas, definendo norme
transitorie  fino al superamento delle citate condizioni di assenza o
carenza di collegamenti e comunque applicabili non oltre il 1° luglio
2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ad  integrazione  dei  criteri  di cui alla lettera c), art. 1,
comma  1,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
ottobre  2002,  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
ad  estendere  il  trattamento  di  cui  al  punto  2 del decreto del
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  19
dicembre  1995  alle forniture di energia destinate alla produzioni e
lavorazioni  di  alluminio,  piombo, argento e zinco nei limiti degli
impianti  esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto  situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti
assenti  o insufficienti alle reti nazionali dell'energia elettrica e
del gas.
  2.  Il  trattamento  tariffario previsto al comma 1 e' transitorio,
termina con la realizzazione o il potenziamento dei collegamenti alle
reti  nazionali  dell'energia elettrica e del gas e comunque cessa il
30 giugno 2007.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 6 febbraio 2004

                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                             Berlusconi


Il Ministro delle attività produttive
             Marzano

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 3, foglio n. 322